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Rai condannata per ‘Furore’: nel karaoke bisogna pagare i diritti per lo scorrimento testo

La Rai ha perso la causa contro Emi e Warner: la Cassazione ha sentenziato che la tv di Stato deve pagare i diritti anche la proiezione del testo delle canzoni in sovraimpressione.
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La Rai è stata condannata in Cassazione per aver trasmesso in sovraimpressione le parole delle canzoni andate in onda nelle trasmissioni di Furore e Superfurore a mo' di karaoke. Una sentenza che probabilmente avrà anche conseguenze maggiori, che vanno oltre la televisione e colpiranno chiunque voglia far cantare il proprio pubblico. Non basta, infatti, essersi messi in regola con il diritto di rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione dei testi delle canzoni, ma bisognerà anche fare attenzione alla tassa sulle parole. I locali o, comunque, i soggetti che vorranno pubblicamente sfruttare anche i testi delle canzoni – come avviene per chiunque voglia fare un po' di karaoke – dovranno chiedere il permesso d'utilizzo a chi ne detiene i diritti che spesso appartengono alle grandi case di distribuzione dei prodotti di intrattenimento (musica, film, videogiochi).

La Emi e la Warner, infatti, avevano portato in Tribunale la tv di Stato proprio perché secondo loro la tv avrebbe dovuti pagare non solo l'esecuzione della parte musicale ma anche per le parole con cui i concorrenti giocavano nel programma condotto nelle sue varie stagioni da Alessandro Greco (dal 1996 al 2001), Daniele Bossari con Ciccio Valenti (nel 2003), e Cesare Cadeo (2007). La Suprema Corte ha accolto con due distinte sentenze – n. 11873 e 11874 – il ricorso delle etichette che in primo e secondo grado erano stati respinti, ma che hanno visto la loro validità in Cassazione.

Per i Giudici, infatti,

la proiezione sullo schermo televisivo del testo di canzoni, contemporaneamente all'esecuzione in studio dei brani musicali nell'ambito di trasmissioni che eseguono lo schema del cosiddetto karaoke", costituisce "atto di riproduzione che necessita dell'autorizzazione dell'autore, indipendentemente dalle finalità di profitto". Questo perché il karaoke – prosegue il verdetto – "presuppone la registrazione, anche transitoria, del testo su un supporto, qualunque esso sia; né il diritto di riproduzione del testo può ritenersi compreso nel diritto di rappresentazione, esecuzione, radiodiffusione del brano musicale per il quale l'autorizzazione sia stata eventualmente rilasciata, trattandosi di diritti separati, tanto più nel caso di canzoni, per le quali la legge distingue tra compositore della musica e paroliere'.

La Emi e la Warner, infatti, avevano sostenuto, nel ricorso, che

La visualizzazione sullo schermo della parte grafica di un'opera, rappresentata dallo spartito musicale" costituisce "una vera e propria riproduzione e non una rappresentazione o esecuzione dell'opera, realizzandosi una fissazione, seppur temporanea, della parte dell'opera musicale trascrivibile (appunto lo  spartito o il testo letterario) su un supporto materiale, costituito dallo schermo del computer o dal televisore.

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