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Secondary ticketing, l’Antitrust multa per 1,7 milioni Ticketone e 4 operatori

Si sono concluse le cinque istruttorie aperte dall’Antitrust per i fatti relativi al bagarinaggio online: sono state comminate multe per un totale di 1,7 milioni di euro a 5 operatori, compresa TicketOne.
A cura di Francesco Raiola
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Ed Sheeran (Getty Images)
Ed Sheeran (Getty Images)

Arrivano le prime sanzioni per l caso secondary ticketing, scoppiato qualche mese fa a causa dei biglietti per il concerto milanese dei Coldplay scomparsi in pochi secondi dai siti dei rivenditori ufficiali ma subito disponibile a prezzi maggiorati su quelli del secondary ticketing e dell'attenzione mediatica sollevata prima dalla denuncia delle associazioni dei consumatori, poi dalla Politica e soprattutto da alcune rivelazioni de Le Iene. Oggi, infatti, l'Antitrust, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito delle cinque istruttorie aperte, ha comminato multe per un totale di 1,7 milioni di euro, a diversi operatori in relazione alla violazione del codice del consumo riguardo la vendita dei biglietti di alcuni dei principali eventi musicali live dello scorso anno, compresi i concerti di artisti del calibro di One Direction, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen, Renato Zero, Adele, David Gilmour, Coldplay, U2 ed Ed Sheeran.

Le motivazioni dell'Antitrust

L'azienda maggiormente colpita è stata Ticketone che in virtù di un accordo concluso nel 2002 con i maggiori organizzatori di eventi italiani e che è ancora titolare di una esclusiva per il canale online dei principali eventi e mette in vendita i biglietti ai prezzi fissati dagli organizzatori per conto dell'artista. Essendo l'attore principale del mercato, l'Antitrust aveva posto l'attenzione sul comportamento dell'azienda, verificando se agito con la diligenza propria del suo ruolo di esclusivista: "In particolare, il caso in questione – scrive l'Antitrust – è stato originato da numerose segnalazioni in cui veniva lamentato un repentino esaurimento dei biglietti sul mercato primario e la quasi contestuale vendita degli stessi sul mercato secondario, dove risultavano venduti a prezzi maggiorati. Scopo del procedimento era verificare se il professionista avesse agito con la diligenza propria del suo ruolo di esclusivista per le vendite on line e degli specifici obblighi contrattuali ad esso collegati. Sebbene fisiologicamente negli hot events, la richiesta di biglietti superi l'offerta e malgrado limitate quantità di biglietti risultino confluite direttamente sul mercato secondario a seguito di vendite da parte di un promoter ad un operatore di secondary ticketing – il segnalato rapido esaurirsi dei biglietti on line relativi ai più importanti eventi di spettacolo che si tengono in Italia e la loro presenza in quantità non marginali sul mercato secondario è dipeso anche dalle concrete procedure adottate da Ticketone per la vendita dei biglietti tramite i canali da esso gestiti".

Misure inefficaci da Ticketone

La colpa di Ticketone verrebbe dal fatto che pur essendo contrattualmente il soggetto che avrebbe dovuto predisporre misure antibagarinaggio, non avrebbe adottato misure efficaci "né ha previsto regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti, né ha effettuato controlli ex post diretti ad annullare tali acquisti plurimi. Le accertate omissioni comportamentali sono state ritenute non conformi a quanto ragionevolmente esigibile dal professionista in base ai principi di correttezza e buona fede. L'Autorità, pertanto, ha ritenuto Ticketone SpA responsabile di una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Codice del Consumo e ha irrogato al professionista una sanzione di un milione di euro".

Gli altri 4 operatori multati

Le altre quattro istruttorie, invece, "hanno riguardato le modalità informative con cui i principali operatori di secondary ticketing (Seatwave, Viagogo, Ticketbis, e Mywayticket) operano sul mercato attraverso internet. Le contestazioni rivolte ai suddetti operatori – sia pure in misura diversa per ciascuna piattaforma esaminata – hanno riguardato la carente o intempestiva informazione in ordine a diversi elementi essenziali di cui il consumatore ha bisogno per assumere una decisione consapevole di acquisto. In particolare, si è ritenuto che i professionisti, da una parte non precisavano adeguatamente al consumatore le caratteristiche dei biglietti in vendita, non specificandone il valore facciale e il numero di posto e fila né i diritti e le garanzie riconosciuti in caso di cancellazione dell'evento e, dall'altro non chiarivano il proprio ruolo di mera intermediazione svolto sul mercato secondario. L'Autorità, pertanto, ha ritenuto i suddetti professionisti responsabili di pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ha irrogato agli stessi sanzioni pari complessivamente ad oltre settecentomila euro".

La risposta di Ticketone

Subito dopo la sentenza dell'Antitrust è arrivata anche la risposta di TicketOne che ha già inoltrato ricorso al TAR del Lazio: "Le accuse sollevate dall'AGCM nei confronti di TicketOne sono inconsistenti e fondate su una incompleta e forviante interpretazione dei fatti. A tal proposito TicketOne ha già ricorso dinanzi al TAR Lazio ancor prima la pubblicazione del provvedimento, ed è fiduciosa che la decisione dell'AGCM non sarà confermata dal Tribunale Amministrativo", inoltre "PwC Advisory ha esaminato le procedure di TicketOne e certificato ufficialmente e formalmente che la Società non ha mai fornito alcun biglietto a nessuna piattaforma di mercato secondario e ha preso le dovute misure per limitare possibili comportamenti irregolari di ‘brokeraggio biglietti'. TicketOne, inoltre, rifiuta l'accusa di non aver saputo prevenire il bagarinaggio e scrive di "aver messo in atto adeguati mezzi di prevenzione contro i ‘ticket bots' e continuerà a farlo anche in futuro. L'AGCM, pur essendo in possesso di tutti i dettagli delle vendite, non è stata in grado di dimostrare eventuali irregolarità attribuibili ai sistemi o procedure di TicketOne".

L'esultanza del Codacons

In una nota, il Codacons esulta per questo primo risultato: "L’Antitrust ha accolto le nostre richieste e ha riconosciuto le violazioni dei diritti dei consumatori – spiega il presidente Carlo Rienzi – La vicenda nasce infatti da numerose denunce del Codacons che aveva segnalato come i biglietti dei concerti andassero a ruba sui siti di vendita ufficiale, per comparire poi a prezzi astronomici sui siti di bagarinaggio online. Un fenomeno deprecabile e senza alcun controllo che ha arrecato danni per centinaia di milioni di euro agli utenti" si legge nel comunicato in cui, tra l'altro, si chiede l'oscuramento " dei siti web che realizzano il bagarinaggio online per evitare che gli illeciti riscontrati dall’Antitrust possano proseguire".

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