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Come ottenere il rimborso per gli spettacoli dal vivo fino al 31 gennaio

Il Dpcm del 26 ottobre ha disposto delle novità sulle modalità di rimborso dei biglietti per gli spettacoli dal vivo, in virtù delle nuove disposizioni sulla possibilità di fare eventi con pubblico in presenza. Il governo ha disposto la possibilità di rimborso di tutti gli eventi che si sarebbero dovuti tenere dal 24 ottobre fino al termine ultimo dell’emergenza sanitaria, il 31 gennaio 2021.
A cura di Francesco Raiola
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Il Dpcm del 26 ottobre ha disposto alcune novità sui rimborsi per l'acquisto dei biglietti relativi a spettacoli dal vivo e attività culturali. In riferimento ai titoli di accesso per gli spettacolo dal vivo, il documento – è il comma 4 dell'articolo 5 – recita: "La disposizione si estende anche al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del Dpcm, il 24 ottobre 2020, fino al 31 gennaio 2021", data prevista per adesso come ultimo termine per l'emergenza sanitaria nazionale.

Le nuove disposizioni

Sono presenti alcune novità nelle misure dovute alla promulgazione dell'ultimo Dpcm dello scorso 24 ottobre. Una delle prime è la possibilità del rimborso per i titoli di accesso relativi a spettacoli dal vivo dall'entrata in vigore del nuovo Dpcm, lo scorso 24 ottobre, fino al termine ultimo dell'emergenza sanitaria, per adesso concordato al 31 gennaio 2021. Il rimborso avviene per l'impossibilità della prestazione, prendendo in considerazione anche il periodo precedente, quello dal 8 marzo al 30 settembre 2020, in cui la possibilità di effettuare spettacoli dal vivo doveva essere motivata nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite. Nei titoli di accesso per gli spettacoli dal vivo, rientrano varie categorie: dai biglietti del cinema, al ticket di ingresso nei teatri. A questi si aggiungono anche i biglietti di ingresso nei musei e in tutti gli altri luoghi della cultura.

Come farsi rimborsare un biglietto

Nel frattempo l'ultimo Dpcm ha previsto la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in vari tipi di sale: dalla sala teatrale, a quella da concerto, per passare alle sale cinematografiche e ad alcuni spazi anche all'aperto. Una misura che però non ha toccato, solo in determinate condizioni, l'accesso al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura. Nel frattempo per richiedere il rimborso del biglietto, l'acquirente può richiedere la restituzione della somma fino a 30 giorni dall'istituzione del nuovo decreto, partendo questa volta dal 29 ottobre. A questa richiesta, con la presentazione del ticket acquistato, l'organizzatore dell'evento deve provvedere al rimborso o all'emissione di un voucher pari alla somma elargita per l'acquisto, da utilizzare entro 18 mesi per altri eventi. La decisione sul rimborso o l'emissione di un voucher viene prevista dall'organizzatore dell'evento in base alla sua policy. Il testo completo recita:

La conseguenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione è il rimborso di quanto corrisposto per i titoli di accesso e i biglietti, che – in base al co. 2 dell'art. 88 – avviene su apposita istanza dei soggetti acquirenti, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.18/2020 (cioè entro il 16 aprile 2020), o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione. In base alla disposizione in commento, per i biglietti relativi agli spettacoli dal vivo, il termine di trenta giorni per presentare istanza di rimborso decorre dal 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame).

All'istanza di rimborso, presentata all'organizzatore dell'evento anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, deve essere allegato il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o all'emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione. Si segnala che non viene esplicitato a chi spetti la decisione tra i due strumenti.

L’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata venga annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata.

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